Home » Adempimento sportivo dilettantistico
Mentre per i collaboratori amministrativi la normativa prevede in maniera univoca la gestione mediante contratto di lavoro dipendente ovvero contratto di collaborazione coordinata e continuativa applicando ad essi la normativa vigente in materia dei rapporti di lavoro dipendente, per le collaborazioni sportive, come già ampiamente descritto, la normativa ha previsto delle agevolazioni contributive e fiscali che danno anche origine a delle semplificazioni amministrative.
Si ricorda che alla data odierna viene qualificato come lavoratore sportivo “l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo”. Al momento quindi qualunque altra figura non rientrante nelle precedenti, ancorchè funzionale all’attività sportiva, fino a nuova emissione di Decreto Ministeriale che recepirà le richieste delle varie Federazioni Sportive, non può essere considerata lavoratore sportivo e quindi beneficiare della normativa di favore.
Tra le prime semplificazioni amministrative è bene ricordare l’esenzione del lavoro sportivo dilettantistico dalla copertura antinfortunistica legata all’INAIL. L’esonero dalla copertura INAIL si applica esclusivamente ai lavoratori sportivi sopra indicati e pone a carico dell’ente sportivo esclusivamente la copertura assicurativa prevista dalla propria Federazione o Ente di Promozione Sportiva di appartenenza.
Per gli altri adempimenti, la normativa ha previsto la possibilità di gestione degli stessi per il tramite del Registro delle Attività Sportive (RAS). Alla data odierna però, il registro ancora non ha attivato tutte le funzionalità previste dalla normativa, lasciando quindi dubbi sulla corretta gestione degli stessi per l’anno 2023.