Definito l’obbligo PEC per gli Amministratori – Aggiornamento

A pochi giorni dall’emissione del Decreto di cui alla precedente circolare, UNIONCAMERE è intervenuta sulle disposizioni introdotte circa l’obbligo di nomina del domicilio digitale.

Unioncamere ha quindi emanato delle interpretazioni applicative sulla base del tenore letterale della norma, sollevando anche il dubbio che il Decreto venga poi comunque convertito in legge entro la fine dell’anno.

Di conseguenza, le disposizioni da attuare sembrano essere le seguenti (e purtroppo il condizionale è d’obbligo):

  1. Sono obbligate all’adempimento esclusivamente le SOCIETA’ DI CAPITALI (nessun obbligo per le società di persone).
  2. L’obbligo di disporre di una PEC da comunicare al Registro Imprese interessa l’Amministratore unico o delegato o, in mancanza, il Presidente del Consiglio di Amministrazione. Non riguarda quindi nessun altro componente l’organo amministrativo né tanto meno altre figure quali ad esempio il liquidatore;
  3. Il domicilio digitale dei predetti amministratori non può coincidere con il domicilio digitale della società;
  4. Le società già iscritte nel Registro Imprese “comunicano il domicilio digitale dei predetti amministratori entro il 31 dicembre 2025 e, in ogni caso, all’atto di conferimento o del rinnovo dell’incarico”.

In tema di sanzioni, le varie CCIAA stanno procedendo ad assumere posizioni diverse, che oscillano dalla semplice sospensione di una nuova pratica, presentata in data successiva al 31 dicembre 2025, qualora il domicilio digitale non fosse stato comunicato all’applicazione delle sanzioni citate nella precedente circolare a cui rimandiamo.

Vuoi saperne di più? Contattaci!

Condividi