Agevolazione contributiva regime forfettario

Il regime forfettario contempla la deter­mina­zio­ne agevolata dei contributi previdenziali, per cui è necessaria la presentazione di un’apposita domanda secondo le modalità e i termini predefiniti.

L’agevolazione contributiva contemplata dalla L. 190/2014 può essere utilizzata solo al ricorrere di determinate condizioni. In particolare, il suo utilizzo è limitato:

  • ai soli imprenditori individuali (con esclusione quindi dei lavoratori autonomi iscritti, a fini pre­vi­­den­ziali, alla Gestione separata INPS ex L. 335/95, oppure alle Casse professionali private);
  • che, possedendo tutte le caratteristiche necessarie, applichino il regime forfetario a fi­ni reddituali.
    e consiste nella determinazio­ne dei contributi dovuti alle predette Gestioni applicando al reddito forfetario (assoggettato ad im­po­sta so­stitutiva) “la contribuzione dovuta ai fini previdenziali, ridotta del 35 per cento”.


La suddetta riduzione opera sia per il calcolo della contribuzione sul minimale di reddito, sia per quella eventualmente determinata sul reddito eccedente (circ. INPS 19.2.2016 n. 35).

Accredito contributivo
Per l’accredito della contribuzione, trova applicazione la disposizione di cui all’art. 2 co. 29 della 
L. 335/95, dettata con riferimento alla Gestione separata INPS.
In forza di tale norma, il pagamento di un importo, in base alla prevista riduzione, pari al contributo calcolato (con le aliquote ordinarie pre­vi­ste per le Gestioni artigiani e commercianti) sul minimale di reddito (per il 2024, pa­ri a 18.415,00 euro), attribuisce il diritto all’accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a cia­scun anno solare cui si riferisce il versamento. Al contrario, nel caso di versamento di un con­tri­buto in­fe­riore a quello corrispondente a detto minimale, i mesi accreditati sono proporzionalmente ridotti.

Comunicazione di rinuncia all’agevolazione
Con il messaggio 3.1.2019 n. 15, l’INPS ha precisato che il termine entro il quale far pervenire la rinuncia al regime contributivo agevolato è fissato al 28 febbraio dell’anno per il quale si richiede il ripristino del regime ordinario. Per effetto della rinuncia, il regime contributivo ordinario sarà ripristinato a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno.
Le comunicazioni pervenute all’Istituto in data successiva determineranno, invece, il ripristino del regime contributivo ordinario con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo.

Esclusione di ulteriori riduzioni contributive
Optando per l’agevolazione contributiva in esame, sono precluse le ordinarie riduzioni a favore di:
familiari collaboratori di età inferiore a 21 anni che prestino attività nell’ambito di imprese che aderiscono al regime agevolato, ai quali spettava una riduzione dell’aliquota con­tribu­tiva di 3 punti percentuali che è stata progressivamente ridotta per effetto degli aumenti disposti dall’art. 24 co. 22 del DL 201/2011 (per il 2024, tali iscritti applicano le aliquote contributive pari al 23,70%, se artigiani, e al 24,18%, se commercianti);
soggetti (imprenditore e familiari collaboratori) già pensionati presso le Gestioni dell’INPS e con più di 65 anni di età, ai quali sarebbe applicabile una riduzione del 50% dei contributi do­­vuti.

Presentazione della domanda
L’agevolazione contributiva è opzionale e accessibile esclusivamente previa domanda da tra­smettere all’INPS, secondo le modalità definite dal medesimo Istituto con le circ. 10.2.2015 n. 29 e 19.2.2016 n. 35.

Vuoi saperne di più? Contattaci!

Condividi