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Gli adempimenti amministrativi presso il sistema camerale
Va fin da subito sottolineato che la nuova classificazione non comporta alcun adempimento amministrativo a carico delle imprese, in quanto il processo di riclassificazione sarà eseguito d’ufficio dalle Camere di Commercio, a partire dal 1° aprile 2025 e le imprese interessate saranno informate dell’avvenuto aggiornamento tramite gli strumenti digitali messi a disposizione dalla propria Camera di commercio.
La citata nota informativa dell’11 dicembre 2024, specifica che la comunicazione dell’avvenuta riclassificazione e la visura aggiornata saranno disponibili senza costi dall’app impresa Italia, scaricabile dai principali app store online.
Per un periodo transitorio, inoltre, le visure camerali, che saranno progressivamente aggiornate, riporteranno sia i nuovi codici Ateco, sia i precedenti.
Gli adempimenti fiscali
Ai fini fiscali, tutti gli operatori Iva saranno tenuti ad utilizzare i codici attività indicati nella nuova classificazione Ateco 2025 negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all’Agenzia delle Entrate, salva diversa indicazione riportata nelle istruzioni dei modelli fiscali.
Un ruolo chiave è rivestito, come riportato nella citata nota informativa dell’11 dicembre 2024, dalla tabella operativa di riclassificazione tra le due versioni “Ateco 2007 – Aggiornamento 2022” e “Ateco 2025”, che costituisce uno degli “strumenti” sviluppati per supportare le procedure di ricodifica. La tabella è stata resa disponibile nei primi mesi del 2025 sul sito istituzionale dell’Istat.
Dall’analisi di tale tabella è possibile catalogare le attività di ricodifica in quattro diverse tipologie:
- codice Ateco 2007 che è confluito in un codice Ateco 2025, con una corrispondenza 1 a 1, ed è stata mantenuta la medesima codifica;
- codice Ateco 2007 che è confluito in un codice Ateco 2025, con una corrispondenza 1 a 1, ma ne è stata modificata la codifica;
- insieme di più codici Ateco 2007 per i quali vi è stato l’accorpamento in un unico codice Ateco 2025;
- codice Ateco 2007 per il quale vi è stato lo sdoppiamento in più codici Ateco 2025.
Nei primi tre casi l’attribuzione del codice Ateco 2025 risulta certa, quindi gestibile a livello informatico in modo automatico.
Nel quarto caso, in cui vi è stato uno “spacchettamento” del codice Ateco 2007 in più codici Ateco 2025, la scelta tra i codici “ammissibili” dovrà essere necessariamente effettuata dal contribuente o dal suo intermediario fiscale, scegliendo tra uno dei codici Ateco 2025 risultanti dalla suddivisione del codice Ateco 2007 utilizzato fino al 31 marzo 2025.
I gestionali prodotti dalle società di software associate ad AssoSoftware a partire dal 1° aprile 2025 consentiranno di gestire il codice Ateco 2025, oltre chiaramente al precedente codice Ateco 2007 che dovrà essere in alcuni casi ancora utilizzato.
Sicuramente si dovrà continuare ad utilizzare il codice Ateco 2007, ad esempio, per la presentazione delle dichiarazioni fiscali integrative, relative alle annualità precedenti.
Ora, nella generalità dei casi, l’adozione della nuova classificazione non comporterà alcun obbligo a carico del contribuente, compreso l’obbligo di presentare, come specificato nella risoluzione 262/E del 24 giugno 2008, un’apposita dichiarazione di variazione dati ai sensi degli articoli 35 e 35-ter del decreto del Dpr 633/1972.
Tuttavia, come si è visto sopra, siccome la classificazione Ateco 2025 introduce modifiche sia nella struttura dei codici che nei rispettivi titoli e contenuti, il contribuente, qualora rilevi la necessità, di comunicare all’agenzia delle Entrate una nuova codifica che meglio rappresenta l’attività svolta, dovrà (si veda la risoluzione agenzia Entrate 20 del 4 maggio 2022):
- se iscritto nel Registro delle imprese, effettuare la comunicazione con la Comunicazione Unica (ComUnica) messa a disposizione da Unioncamere;
- se non è iscritto al Registro delle imprese, effettuare la comunicazione utilizzando i modelli anagrafici pubblicati sul sito Internet dell’agenzia delle Entrate.
Le ricadute in ambito IVA
Diversi sono le ricadute che la nuova classificazione Ateco ha in ambito Iva.
Analizziamo innanzitutto gli impatti in sede di compilazione della dichiarazione Iva annuale distinguendo, come riportato nella faq delle Entrate del 5 marzo 2025, tra invio ante o post 31 marzo 2025:
- se il modello Iva 2025 è stato inviato entro il 31 marzo, nel rigo VA2, doveva essere riportato ancora il «vecchio» codice attività Ateco 2007;
- se la presentazione avviene a partire dal 1° aprile 2025, è possibile (non per obbligo) indicare il “nuovo” codice Ateco 2025, riportando il codice “1” nella casella «Situazioni particolari» del frontespizio del modello.
Tuttavia, si potrà mantenere il “vecchio” codice, nonostante le istruzioni al rigo richiedano il codice della tabella «vigente al momento di presentazione della dichiarazione».
La classificazione Ateco è rilevante anche per individuare l’ambito applicativo del meccanismo del reverse charge in ambito edile, ex articolo 17 c. 6 lett. a) e a-ter) Dpr 633/1972, rispettivamente per:
- le prestazioni di servizi, diversi da quelli di cui alla lett. a-ter), compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore;
- le prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici.
Gli effetti sugli indicatori ISA e sui coefficienti di redditività del regime forfettario
Spostando l’attenzione sull’impatto che i nuovi codici Ateco 2025 avranno sugli indicatori Isa, si può fin da subito osservare che i nuovi codici sono di fatto già entrati in vigore.
Infine, un ultimo ambito che si intende analizzare è quello relativo ai coefficienti di redditività del regime forfetario di cui alla legge 190/2014. In questo caso non si avrà un impatto sul periodo d’imposta 2024, come confermato dal decreto correttivo della riforma fiscale approvato dal Consiglio dei ministri 118 del 14 marzo 2025, il quale dispone espressamente che, nelle more dell’approvazione di una nuova tabella dei coefficienti di redditività, continui a trovare applicazione quella attualmente prevista all’allegato 4 della legge 190/2014, come sostituita, da ultimo, dalla legge 145/2018.