Auto aziendali ad uso promiscuo – Le possibili novità 2025

Il disegno della legge di Bilancio 2025 riporta delle novità in merito alla determinazione del benefit relativo ai veicoli di nuova immatricolazione assegnati a far data da gennaio al dipendente in uso promiscuo.

In particolare, il testo attualmente in discussione prevede che il valore da prendere come riferimento per la determinazione della quota imponibile sia ai fini previdenziali che fiscali non sia più proporzionale alle emissioni di CO2, ma venga riferito esclusivamente alla tipologia di alimentazione del veicolo.

Attualmente la norma prevede che la base imponibile sia determinata dal valore convenzionale del benefit auto determinato applicando al costo chilometrico previsto dalle tabelle ACI, rapportato a 15.000 chilometri di percorrenza annua, un valore percentuale che aumenta in misura proporzionale alle emissioni di CO2 dell’autoveicolo.

Attualmente le percentuali da applicare sono le seguenti:

  • Emissione di CO2 <60 g/km: 25%
  • Emissione di CO2 >60 g/km e <160 g/km: 30%
  • Emissione di CO2 >160 g/km e <190 g/km: 50%
  • Emissione di CO2 >190 g/km: 60%

Il valore così determinato viene poi ragguagliato al periodo dell’anno nel corso del quale al dipendente è concesso l’uso promiscuo.

A partire dal 2025, invece, la disposizione prevede che, per le sole autovetture di nuova immatricolazione ed assegnate a partire dal 1 gennaio 2025, le percentuali applicate saranno le seguenti:

  • Veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica: 10%
  • Veicoli elettrici ibridi plug-in: 20%
  • Veicoli ad alimentazione tradizionale (motore termico o ibrido non plug-in): 50%

Questo realizzerà di conseguenza un incremento del costo del fringe benefit in capo all’utilizzatore.
Premettendo che la norma deve ancora essere approvata, è bene sottolineare che, secondo il testo attuale:

  • Il criterio di nuova immatricolazione e nuova assegnazione a partire dal 1 gennaio 2025 devono coesistere. Si precisa con momento di “assegnazione” si identifica il momento della sottoscrizione dell’accordo da entrambe le parti con cui si convengono le condizioni per l’utilizzo del veicolo.
  • Rispetto alla norma preesistente, mezzi a scoppio con motori poco inquinanti si troverebbero a vedere il valore del fringe benefit più che raddoppiato rispetto alla precedente normativa, mentre motori più inquinanti verrebbero agevolati.
  • Un veicolo immatricolato nel 2024 ma assegnato in data successiva al 1 gennaio 2025, ovvero per i mezzi già immatricolati/assegnati in data antecedente il 31 dicembre 2024, salvo l’inserimento di una clausola di salvaguardia, la quota imponibile sarebbe determinata in base al disposto dell’art. 51, 3 comma e dell’art. 9 del TUIR, che determinano il valore in base al valore “normale” del bene. In tal caso il valore non farebbe più riferimento a valori convenzionali ma al costo complessivo del mezzo oltre agli eventuali oneri (carburante, manutenzione, ecc.).

Il costo quindi della gestione dell’auto ad uso promiscuo sarebbe difficilmente sostenibile dalle aziende e dai lavoratori stessi, generando o una spinta al ricambio del mezzo o alla restituzione stessa e rinuncia al benefit aziendale.

 

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