Home » Credito Transizione 5.0 – Novità legge 56/2024
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Con un DM di prossima emanazione saranno definite le disposizioni attuative dell’agevolazione.
1. IMPRESE BENEFICIARIE
Possono accedere all’agevolazione le imprese residenti in Italia (nonché le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti), a prescindere:
Per fruire dell’agevolazione, le imprese devono comunque soddisfare le seguenti condizioni:
Esclusioni
Sono escluse:
le imprese che si trovano in stato di liquidazione volontaria, fallimento o altre procedure concorsuali;
le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del DLgs. 231/2001.
2. INVESTIMENTI AGEVOLATI
Sono agevolabili gli investimenti effettuati:
Esclusioni
Non sono in ogni caso agevolabili gli investimenti destinati ad:
Sono altresì esclusi gli investimenti in beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.
3. MISURA DEL CREDITO DI IMPOSTA
La misura del credito d’imposta varia a seconda del livello di riduzione dei consumi energetici conseguita mediante gli investimenti agevolabili. […]
4. MODALITÀ DI ACCESSO ALL’AGEVOLAZIONE
Per l’accesso al beneficio:
5. MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO DI IMPOSTA
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97:
L’ammontare non ancora utilizzato a tale data è riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo. […]
6. IRRILEVANZA FISCALE DELL’AGEVOLAZIONE
Il credito d’imposta:
7. RIDETERMINAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE
È prevista la rideterminazione del credito d’imposta se, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento degli investimenti, i beni agevolati sono:
8. OBBLIGHI DOCUMENTALI
Oltre alla documentazione richiesta per l’accesso al beneficio, sono previsti ulteriori adempimenti documentali.
8.1 Conservazione di idonea documentazione
Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.
8.2 Dicitura in fattura
Le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni di cui all’art. 38 del DL 19/2024.
8.3 Certificazione della documentazione contabile
L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’art. 8 del DLgs. 39/2010.
9. RAPPORTI CON ALTRE AGEVOLAZIONI
Il credito d’imposta transizione 5.0 non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con:
Il credito d’imposta è però cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.
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