Home » Credito Transizione 5.0 – Novità legge 56/2024
Disposizioni attuative
Con un DM di prossima emanazione saranno definite le disposizioni attuative dell’agevolazione.
1. IMPRESE BENEFICIARIE
Possono accedere all’agevolazione le imprese residenti in Italia (nonché le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti), a prescindere:
- dalla forma giuridica;
- dal settore economico di appartenenza;
- dalla dimensione;
- dal regime di determinazione del reddito dell’impresa.
Per fruire dell’agevolazione, le imprese devono comunque soddisfare le seguenti condizioni:
- rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore;
- corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Esclusioni
Sono escluse:
le imprese che si trovano in stato di liquidazione volontaria, fallimento o altre procedure concorsuali;
le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del DLgs. 231/2001.
2. INVESTIMENTI AGEVOLATI
Sono agevolabili gli investimenti effettuati:
- nel 2024 e 2025;
in strutture produttive ubicate in Italia; - in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa, di cui agli Allegati A e B alla L. 232/2016 (c.d. beni “4.0”), che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
- nell’ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici.
Esclusioni
Non sono in ogni caso agevolabili gli investimenti destinati ad:
- attività direttamente connesse ai combustibili fossili;
- attività nell’ambito del sistema di scambio di quota di emissione dell’UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previsti non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
- attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
- attività nel cui processo produttivo viene generata un’elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi di cui al regolamento della Commissione (UE) 1357/2014 e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all’ambiente.
Sono altresì esclusi gli investimenti in beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.
3. MISURA DEL CREDITO DI IMPOSTA
La misura del credito d’imposta varia a seconda del livello di riduzione dei consumi energetici conseguita mediante gli investimenti agevolabili. […]
4. MODALITÀ DI ACCESSO ALL’AGEVOLAZIONE
Per l’accesso al beneficio:
- le imprese devono presentare, in via telematica, al Gestore dei Servizi Energetici spa (GSE) la certificazione “tecnica” “ex ante”, unitamente ad una comunicazione concernente la descrizione del progetto di investimento e il costo dello stesso;
- il GSE, previa verifica della completezza della documentazione, trasmette quotidianamente, con modalità telematiche, al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, l’elenco delle imprese che hanno validamente chiesto di fruire dell’agevolazione e l’importo del credito prenotato, assicurando che l’importo complessivo dei progetti ammessi a prenotazione non ecceda il limite di spesa previsto;
- ai fini dell’utilizzo del credito, l’impresa invia al GSE comunicazioni periodiche relative all’avanzamento dell’investimento ammesso all’agevolazione, secondo modalità che saranno definite con il DM attuativo. In base a tali comunicazioni è determinato l’importo del credito d’imposta utilizzabile, nel limite massimo di quello prenotato;
- l’impresa comunica il completamento dell’investimento e tale comunicazione deve essere corredata, a pena di decadenza, dalla certificazione “ex post”;
- il GSE trasmette all’Agenzia delle Entrate, con modalità telematiche definite d’intesa, l’elenco delle imprese beneficiarie con l’ammontare del relativo credito d’imposta utilizzabile.
5. MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO DI IMPOSTA
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97:
- presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;
- decorsi 5 giorni dalla regolare trasmissione, da parte di GSE all’Agenzia delle Entrate, dell’elenco dei beneficiari e del credito spettante;
- entro il 31.12.2025.
L’ammontare non ancora utilizzato a tale data è riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo. […]
6. IRRILEVANZA FISCALE DELL’AGEVOLAZIONE
Il credito d’imposta:
- non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP;
- non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.
7. RIDETERMINAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE
È prevista la rideterminazione del credito d’imposta se, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento degli investimenti, i beni agevolati sono:
- ceduti a terzi;
- destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa;
- destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione, anche se appartenenti allo stesso soggetto;
- nonché in caso di mancato esercizio dell’opzione per il riscatto nelle ipotesi di beni acquisiti in locazione finanziaria.
8. OBBLIGHI DOCUMENTALI
Oltre alla documentazione richiesta per l’accesso al beneficio, sono previsti ulteriori adempimenti documentali.
8.1 Conservazione di idonea documentazione
Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.
8.2 Dicitura in fattura
Le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni di cui all’art. 38 del DL 19/2024.
8.3 Certificazione della documentazione contabile
L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’art. 8 del DLgs. 39/2010.
9. RAPPORTI CON ALTRE AGEVOLAZIONI
Il credito d’imposta transizione 5.0 non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con:
- il bonus investimenti in beni strumentali di cui all’art. 1 co. 1051 ss. della L. 178/2020;
- il bonus investimenti ZES unica Mezzogiorno di cui all’art. 16 del DL 124/2023.
Il credito d’imposta è però cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.