Disposizioni attuative polizze rischi catastrofali

La Finanziaria 2024 ha introdotto, in capo alle imprese tenute all’iscrizione nel Registro Imprese, l’obbligo di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni alle immobilizzazioni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali quali sismi / alluvioni / frane / inondazioni / esondazioni

Fatta eccezione delle imprese agricole di cui all’art. 2135 C.C. considerato che per questi soggetti è applicabile il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità ex art. 1, commi 515 e seg., Legge n. 234/2021 – Finanziaria 2022.

L’obbligo della copertura assicurativa, inizialmente fissato al 31/12/2024, poi differito al 31.3.2025 (decreto Milleproroghe – DL 202/2024), interessa i seguenti beni:

  • terreni e fabbricati;
  • impianti e macchinari;
  • attrezzature industriali e commerciali.

Recentemente è stato pubblicato sulla G.U. l’apposito Decreto che ha definito le “modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali” (Decreto 18/2025 – GU n. 48/2025).
Come disposto espressamente dal citato Decreto, per le polizze assicurative già in essere, l’adeguamento alle novità in esame decorre a partire dal primo rinnovo / quietanzamento utile delle stesse.
In base al comma 102 del citato art. 1, l’inadempimento dell’obbligo in esame potrebbe precludere l’accesso a contributi, sovvenzioni, agevolazioni pubbliche comprese quelle previste in occasione del manifestarsi dell’evento calamitoso o catastrofale.

 

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