Lavoro e Previdenza – Le novità del 2025 (parte 1)

La Legge di bilancio 2025 ed il collegato Lavoro hanno portato diverse novità in materia di lavoro e previdenza, sia dal punto di vista contributivo che dal punto di vista fiscale che dal punto di vista della gestione dei rapporti di lavoro.

Verranno di seguito analizzate le novità più importanti, restando poi a disposizione per eventuali chiarimenti su alcune disposizioni che non verranno riportate. Si precisa inoltre che alcune novità riguardano non solo i rapporti di lavoro dipendente ma la generalità dei contribuenti.

Agevolazioni contributive

  • Rifinanziamento Bonus Giovani: esonero del versamento per un periodo massimo di 24 mesi del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro nel limite massimo di 500 euro al mese a lavoratore per l’assunzione nel periodo 1 settembre 2024 – 31 dicembre 2025 di personale non dirigenziale under 35, mai occupato a tempo indeterminato, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e di apprendistato.
  • Bonus Donne: esonero del versamento per un periodo massimo di 24 mesi del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro nel limite massimo di 650 euro al mese a lavoratore per l’assunzione nel periodo 1 settembre 2024 – 31 dicembre 2025 di personale di donne di qualsiasi età prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi residenti nella ZES per il mezzogiorno ovvero prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi ovunque residenti.
  • Decontribuzione per le lavoratrici madri: a partire dall’anno 2025 viene riconosciuto un parziale esonero contributivo della quota di contributi previdenziali a carico del lavoratore, in favore delle lavoratrici dipendenti, escluse quelle domestiche, nonché delle lavoratrici autonome titolari di reddito di lavoro autonomo o di impresa o di partecipazione, che non abbiano optato per il regime forfettario. L’agevolazione spetta a condizione che la lavoratrice sia madre di due o più figli e che abbia una retribuzione o reddito imponibile non superiore a 40.000 euro su base annua. La norma richiede comunque un decreto del Ministero del Lavoro che definisca le modalità attuative.
  • Riduzione contributiva per nuovi Artigiani e Commercianti: i lavoratori che si iscrivono nel 2025 per la prima volta ad una delle gestioni speciali autonome che percepiscono redditi di impresa, anche in regime forfettario, possono chiedere una riduzione contributiva al 50%. L’agevolazione può essere richiesta anche dai collaboratori familiari che si iscrivono per la prima volta alle gestioni speciali autonome ed è riconosciuta per 36 mesi dall’iscrizione.
    ATTENZIONE: la riduzione contributiva comporta la riduzione proporzionale dei mesi di assicurazione ai fini pensionistici.

Agevolazioni fiscali

  • Bonus affitti per neo assunti a tempo indeterminato: sono esenti fiscalmente, per il periodo di 2 anni dalla data di assunzione, le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento di canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti assunti a tempo indeterminato nel 2025 che abbiano trasferito la propria residenza, a condizione che il luogo di lavoro sia ad oltre 100 km di distanza dalla precedente residenza. Tali somme rilevano dal punto di vista contributivo e rilevano anche ai fini ISEE.
  • Detassazione premi di risultato: per gli anni 2025, 2026 e 2027 è stata ridotta l’aliquota dell’imposta applicabile ai premi di risultato dal 10% al 5%. I premi devono comunque essere legati ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili, oltre che alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili.
  • Fringe benefit: confermato per il triennio 2025 – 2027 l’innalzamento della soglia di non imponibilità per l’assegnazione di beni e servizi ai lavoratori dipendenti, confermando la soglia di 1.000 euro per la generalità dei percettori innalzabile a 2.000 euro in presenza di figli a carico.

Ammortizzatori sociali e pensioni

  • Novità in materia NASpI: a partire dal 1 gennaio 2025, ai fini del diritto di indennità, deve intercorrere un lasso di tempo minimo tra le dimissioni volontarie da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e la cessazione involontaria del contratto successivo che da diritto alla NASpI. In particolare i lavoratori che si sono dimessi e vengono assunti, nell’arco dei 12 mesi successivi all’interruzione del rapporto, da altro datore di lavoro, non potranno percepire l’indennità se il nuovo rapporto di lavoro non è durato almeno 13 settimane.
  • Incentivo al posticipo del pensionamento: viene confermato l’incentivo per i soggetti che pur avendo maturato i requisiti per la Quota 103, decidono di proseguire nel rapporto di lavoro, godendo così dell’esenzione del versamento della quota a carico del lavoratore degli oneri previdenziali. L’incentivo si applica anche ai soggetti che entro il 31 dicembre 2025 maturano i requisiti contributivi di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne.
  • Opzione donna: viene confermata per tutto il 2025 la misura che prevede la possibilità di accesso al trattamento pensionistico anticipato per le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2024 hanno maturato una anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età di almeno 61 anni e che rispondono a determinati requisiti soggettivi.
  • Quota 103: confermata la possibilità di accesso anche per coloro che maturano i requisiti previsti nel corso del 2025 (almeno 62 anni e anzianità contributiva di almeno 41 anni).

Misure a favore delle famiglie

  • Bonus per le nuove nascite: bonus di 1.000 euro riconosciuto per ogni figlio nato o adottato dal 1 gennaio 2025 a condizione che il nucleo familiare abbia un ISEE non superiore a 40.000 euro annui. Spetta per i figli di cittadini italiani o di uno Stato membro della UE, o suoi familiari titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, o per figli di cittadini di uno stato non membro UE in possesso di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ovvero di permesso unico di lavoro o per motivi di ricerca superiori a sei mesi purchè residenti in Italia.
  • Congedo parentale: per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti che hanno cessato il congedo di maternità o paternità a partire dal 1 gennaio 2024, l’indennità del congedo parentale viene elevata all’80% della retribuzione per 3 mesi entro il sesto anno di vita dei bambini.

Misure fiscali

  • Aliquote IRPEF: a partire dal 2025 sono stati rimodulati gli scaglioni e le aliquote applicabili ai fini IRPEF. In particolare:
    – 23% per redditi fino a 28 mila euro
    – 35% per la parte di reddito da 28 mila euro fino a 50 mila
    – 43% per la parte eccedente i 50 mila euro
  • Trattamento integrativo: confermato il trattamento integrativo pari a 1.200 euro a favore dei contribuenti con reddito complessivo non superiore a 15.000 euro qualora l’imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente con esclusione di quelli di pensione e alcuni assimilati sia di importo superiore a quello della detrazione per lavoro diminuita dell’importo di 75 euro.
    Inoltre ai titolari di reddito di lavoro dipendente, esclusi i pensionati, che hanno un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro è riconosciuta una somma esente da imposte determinata in base a percentuali da applicare al reddito da lavoro dipendente variabili in base all’importo di tale reddito.
  • Detrazioni IRPEF: vengono ridotte le detrazioni IRPEF per soggetti con redditi superiori a 75.000 euro sulla base di coefficienti e parametri variabili. La norma si applica alle spese che originano oneri detraibili sostenute a partire dal 2025 e quindi non rilevano per gli interessi su mutui contratti prima del 31 dicembre 2024 oltre che sulle spese edilizie detraibili sostenute al 31 dicembre 2024. Restano comunque salve le detrazioni per spese sanitarie oltre che alle somme investite in start-up o PMI innovative.
  • Detrazioni per familiari a carico: a partire dal 2025 si applica solo con riferimento ai figli di età inferiore a 30 anni, salvo nel caso di disabilità accertata. Per gli altri familiari si applica unicamente agli ascendenti. Infine non sono più riconosciute le detrazioni per familiari a carico che non sono cittadini italiani o di altro stato UE o di stato aderente allo Spazio Economico Europeo se non residenti in Italia.
  • Regime forfetario: si eleva da 30.000 euro a 35.000 euro la soglia di reddito da lavoro dipendente che preclude l’accesso al regime.


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