Nuove specifiche tecniche fatturazione elettronica

L’Agenzia delle Entrate, sul proprio sito internet, nella sezione dedicata alla fatturazione elettronica ed ai corrispettivi telematici ha pubblicato la versione aggiornata delle specifiche tecniche relative al tracciato .xml della fattura elettronica (versione 1.9) che trova applicazione dal 1° aprile 2025.

Tali modifiche riguardano, in particolare:

  1. Introduzione del nuovo codice Tipo documento TD29 per la comunicazione all’Agenzia delle Entrate della omessa o irregolare fatturazione e aggiornamento della descrizione del codice Tipo documento TD20;
  2. l’introduzione del nuovo regime transfrontaliero di Franchigia IVA RF20;
  3. l’eliminazione del limite a € 400 dell’importo totale della fattura semplificata nel caso in cui il Cedente/ Prestatore sia in regime forfetario (art. 1, commi da 54 a 89, Legge n. 190/2014) o in regime transfrontaliero di franchigia IVA (Direttiva UE 2020/285);

È stato inoltre disposto l’aggiornamento dei codici valori per le fatture di vendita gasolio o carburante  in accordo alla nuova codifica prevista dall’ADM nella tabella TA13 (Tabella prodotti energetici).

1. Nuovo tipo documento TD29 e aggiornamento tipo documento TD20

Il Sistema Sanzionatorio In Caso Di Omessa/Irregolare Fatturazione
Preliminarmente si ricorda che l’articolo 6, comma 8, D.Lgs. 471/1997 reca il regime sanzionatorio applicabile all’acquirente di beni e servizi, esercente attività di impresa o di lavoro autonomo, che non riceve la fattura ovvero la riceve irregolare.
Tale regime sanzionatorio è stato profondamente modificato a decorrere dal 01/09/2024. In particolare, la nuova disciplina prevede l’applicazione di una sanzione pari al 70% (in luogo del 100%) dell’imposta non indicata o erroneamente indicata, con un minimo di € 250,00 (come in precedenza) qualora non si provveda alla regolarizzazione dell’acquisto:

  • entro i 30 giorni successivi ai 4 mesi dall’effettuazione dell’operazione in caso di mancato ricevimento della fattura;
  • entro 30 giorni dalla registrazione della fattura in caso di ricevimento della stessa con irregolarità;
  • in caso di acquisti comunitari (sia di beni che di servizi) entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione originaria se aveva ricevuto fattura irregolare;
  • in caso di acquisti comunitari (sia di beni che di servizi) entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione in caso di omesso ricevimento di fattura (omesso ricevimento entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione).

Ai fini della regolarizzazione, inoltre, è stato eliminato l’obbligo di emettere un’autofattura e provvedere al versamento dell’IVA. Tale obbligo è stato sostituito da una comunicazione da effettuare all’Agenzia delle Entrate, tramite gli strumenti messi a disposizione dalla medesima, entro 90 giorni:

  • dal termine in cui doveva essere emessa la fattura, in caso di mancato ricevimento della fattura, ovvero
  • dall’emissione della fattura in caso di ricevimento della stessa con irregolarità.

È stato altresì escluso l’obbligo di controllare e sindacare le valutazioni giuridiche compiute dall’emittente della fattura in riferimento a titoli di non imponibilità, esclusione o esenzione derivanti da un requisito soggettivo dell’emittente e dunque non direttamente verificabile.

Tra le novità più rilevanti contenute nell’aggiornamento delle specifiche tecniche (versione 1.9), in vigore da 1° aprile 2025, vi è l’introduzione del nuovo Tipo documento TD29Comunicazione per omessa o irregolare fatturazione (art. 6, comma 8, D.Lgs. n. 471/97)“, da utilizzarsi a cura del cessionario/committente al fine di comunicare all’ADE la violazione commessa dal cedente prestatore in caso di mancata o irregolare emissione di una fattura.
Nella descrizione del “Tipo Documento T20” è stato di conseguenza eliminato il riferimento al comma 8, art. 6. D.Lgs. 471/97 e ribattezzato “Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art. 6 c.9-bis D. Lgs. 471/97 e art. 46 c.5 D.L. 331/93)”.

Dal 1° aprile 2025, pertanto, per evitare la sanzione pari al 70% dell’IVA dovuta (con un minimo di € 250), il cessionario/committente dovrà, entro 90 giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando è stata emessa irregolare fattura, comunicare l’omissione o l’irregolarità all’Agenzia delle Entrate con l’invio, tramite SdI, del Tipo documento TD29. Il documento così trasmesso rappresenta una mera comunicazione senza alcuna rilevanza ai fini IVA in quanto non consente di esercitare la detrazione dell’IVA relativa all’acquisto.

Utilizzo Del Tipo Documento TD20
Come si evince dalla nuova descrizione e così come evidenziato nelle specifiche tecniche, il Tipo documento TD20 rimane utilizzabile, anche dopo il 31 marzo 2025 (o meglio anche dopo il 31 agosto 2024), per le operazioni di cui all’art. 46, comma 5, D.L. n. 331/1993 e all’art. 6, comma 9-bis, D.Lgs. n. 471/1997.

Periodo Transitorio
Dal momento che le nuove specifiche tecniche sono utilizzabili dal 1° aprile 2025, sono sorti parecchi dubbi circa la corretta procedura da seguire prima di tale data, con riferimento alla comunicazione che ora è effettuata con il TD29. In attesa di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, prendendo come riferimento diversi articoli pubblicati sulla stampa specializzata, si ritiene che il comportamento più corretto da adottare in caso di violazioni commessa dal 1° settembre 2024 al 31 marzo 2025, sia stato quello di inviare un’autofattura utilizzando il Tipo documento TD20 senza, tuttavia, versare la relativa imposta e senza registrare il documento negli appositi registri.
Come anticipato la questione è molto dubbia, pertanto si attendono opportuni chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.

2. Nuovo regime transfrontaliero di franchigia IVA

La Direttiva UE 2020/285 ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2025, disposizioni volte a semplificare gli obblighi fiscali per le imprese di minori dimensioni che operano in più Stati all’interno dell’Unione europea.
Il Decreto Legislativo 13 novembre 2024, n. 180 ha dato attuazione alla citata Direttiva (Ue) 2020/285 del Consiglio del 18 febbraio 2020 introducendo al Decreto IVA (D.P.R. n. 633/1972) il nuovo titolo V-ter.
Come precisato dal sito dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione dedicata al “Nuovo regime IVA per le piccole imprese“, la citata direttiva implementa il regime previsto in precedenza, solo in ambito domestico, per le piccole imprese.
A tal proposito si ricorda, infatti, che l’Italia ha adottato il regime forfetario, cui possono aderire solo le persone fisiche che abbiano un volume di incassi non superiore ad € 85.000.

Le disposizioni attuative del D.Lgs. n. 180/2024 sono state emanate dall’Agenzia delle Entrate con Provvedimento 30 dicembre 2024. Sempre l’Agenzia, con Provvedimento 28 marzo 2025, ha approvato il modello di comunicazione trimestrale del regime transfrontaliero di franchigia, di cui all’articolo 70-unvicies, D.P.R. n. 633/1972, le relative istruzioni nonché le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.
Tale modello, infatti, deve essere utilizzato dai soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato ammessi ad applicare il regime transfrontaliero di franchigia di altri Stati membri dell’Unione europea che hanno adottato tale regime, al fine di comunicare all’Agenzia il valore delle cessioni e delle prestazioni effettuate nel trimestre (la comunicazione va effettuata anche in assenza di operazioni nel trimestre di riferimento).
Tale regime consente agli Stati membri di applicare un regime speciale transfrontaliero di franchigia IVA a favore
delle piccole imprese che sono stabilite in uno Stato membro dell’Unione europea, conseguono un volume di affari annuo inferiore alla soglia fissata dallo Stato nel quale sono stabilite, conseguono complessivamente un volume d’affari annuo all’interno dell’Unione europea non superiore ad € 100.000.

L’accesso al regime speciale transfrontaliero IVA determina la riduzione degli adempimenti burocratici e amministrativi, dal momento che lo Stato membro di stabilimento diventa l’unico interlocutore del soggetto passivo
d’imposta.
In particolare, le piccole imprese che non superano le soglie di volume di affari annue sopra richiamate possono comunicare al proprio Stato membro di stabilimento l’intenzione di avvalersi del regime speciale IVA, al fine di essere esonerate da tutti gli adempimenti IVA, compreso l’assolvimento dell’imposta, per tutte le cessioni/prestazioni B2B e B2C effettuate in uno o più degli altri Stati membri.
I soggetti passivi stabiliti in Italia, per essere autorizzati all’adozione del regime, inviano una comunicazione preventiva attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

3. Fattura semplificata: eliminazione limite di €400 per i forfettari

Dal 1° gennaio 2025 i contribuenti forfetari possono emettere fattura semplificata anche per operazioni di valore superiore ad € 400 euro. A seguito dell’eliminazione del limite a 400 euro dell’importo totale della fattura semplificata nel caso in cui il Cedente/Prestatore emetta in regime forfetario (art. 1, c. 54-89, L. 190/2014) o in regime transfrontaliero di franchigia IVA (Direttiva UE 2020/285), l’Agenzia delle Entrate ha modificato il controllo codice 00460.

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