Nuovo credito di imposta investimenti per la transizione 5.0

Con un DM di prossima emanazione saranno definite le disposizioni attuative dell’agevolazione.

L’art. 38 del DL 2.3.2024 n. 19 (c.d. DL “PNRR”), pubblicato sulla G.U. 2.3.2024 n. 52, ha introdotto un nuovo credito d’imposta per gli investimenti effettuati nel 2024 e 2025 relativi al piano transizione 5.0.
Con un DM di prossima emanazione saranno definite le disposizioni attuative dell’agevolazione.

Imprese beneficiarie

Possono accedere all’agevolazione le imprese residenti in Italia (nonché le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti), a prescindere:
• dalla forma giuridica;
• dal settore economico di appartenenza;
• dalla dimensione;
• dal regime di determinazione del reddito dell’impresa.

Per fruire dell’agevolazione, le imprese devono comunque soddisfare le seguenti condizioni:
• rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore;
• corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Sono escluse:
• le imprese che si trovano in stato di liquidazione volontaria, fallimento o altre procedure concorsuali;
• le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del DLgs. 231/2001.

Investimenti agevolati

Sono agevolabili gli investimenti effettuati:
• nel 2024 e 2025;
• in strutture produttive ubicate in Italia;
• in beni materiali e immateriali nuovi, • strumentali all’esercizio d’impresa, di cui agli Allegati A e B alla L. 232/2016 (c.d. beni “4.0”), che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
• nell’ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici.

Misura del credito d’imposta

La misura del credito d’imposta varia a seconda del livello di riduzione dei consumi energetici conseguita mediante gli investimenti agevolabili.
Laddove, mediante gli investimenti agevolati, si consegua complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione non inferiore al 3% o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al:
• 35% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
• 15% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
• 5% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro (per anno, per impresa beneficiaria).

Nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 10%, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al:
• 40% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
• 20% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
• 10% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro (per anno, per impresa beneficiaria).

Nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 15%, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al:
• 45% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
• 25% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
• 15% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro (per anno, per impresa beneficiaria).

Modalità di utilizzo del credito d’imposta

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97:
• presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;
• decorsi cinque giorni dalla regolare trasmissione, da parte di GSE all’Agenzia delle Entrate, dell’elenco dei beneficiari e del credito spettante;
• entro il 31.12.2025.

L’ammontare non ancora utilizzato a tale data è riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.

Irrilevanza fiscale dell’agevolazione

Il credito d’imposta:
• non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP;
• non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.

Rideterminazione dell’agevolazione

È prevista la rideterminazione del credito d’imposta se, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento degli investimenti, i beni agevolati sono:
• ceduti a terzi;
• destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa;
• destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione, anche se appartenenti allo stesso soggetto;
• nonché in caso di mancato esercizio dell’opzione per il riscatto nelle ipotesi di beni acquisiti in locazione finanziaria.

Obblighi documentali

Oltre alla documentazione richiesta per l’accesso al beneficio, sono previsti ulteriori adempimenti documentali.

Rapporti con altre agevolazioni

Il credito d’imposta transizione 5.0 non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con:
• il bonus investimenti in beni strumentali di cui all’art. 1 co. 1051 ss. della L. 178/2020;
• il bonus investimenti ZES unica Mezzogiorno di cui all’art. 16 del DL 124/2023.

Il credito d’imposta è però cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

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