Obblighi di informativa per le erogazioni pubbliche – modalità e termini di adempimento

L’art. 1 co. 125 – 129 della L. 4.8.2017 n. 124 prevede specifici obblighi di informativa in capo ai soggetti che percepiscono erogazioni pubbliche.

Ambito soggettivo di applicazione

I destinatari degli obblighi possono essere classificati in due categorie, che sono riepilogate nella seguente tabella.

Ambito oggettivo di applicazione

Gli obblighi di informativa riguardano (sia per gli enti non commerciali che per le imprese) “sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria”.

Modalità di rendicontazione

Gli obblighi di informativa (sia a carico degli enti non commerciali che a carico delle imprese) riguardano gli importi “effettivamente erogati”.
Ai fini della rendicontazione, occorre, quindi, applicare il criterio di cassa, mentre non assume rilievo l’anno di competenza a cui le somme si riferiscono.
L’eventuale difformità del criterio di cassa previsto per l’adempimento degli obblighi in esame rispetto al criterio di competenza da applicare ai fini della redazione del bilancio potrebbe determinare problematiche applicative.

Provenienza delle erogazioni

Gli obblighi di informativa riguardano gli importi erogati dalle Pubbliche Amministrazioni e dai soggetti indicati nella seguente tabella.
Sono escluse le risorse riconducibili a soggetti pubblici di altri Stati (europei o extraeuropei) e alle istituzioni europee.

Erogazioni indicate nel registro nazionale degli Aiuti di Stato

Per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), è prevista l’esenzione dall’obbligo di informativa in esame.

Limite di valore che esclude gli obblighi di pubblicazione

Gli obblighi di pubblicazione relativi alle erogazioni pubbliche non si applicano ove l’importo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti erogati sia inferiore a 10.000,00 euro nel periodo considerato.
Secondo il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, il limite di 10.000,00 euro dovrebbe essere riferito al totale dei vantaggi pubblici ricevuti e non alla singola erogazione.

Regime sanzionatorio

L’inosservanza degli obblighi di pubblicazione relativi alle erogazioni pubbliche comporta una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000,00 euro, nonché la sanzione accessoria dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione.
Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.
Le sanzioni sono irrogate dalle Pubbliche Amministrazioni che hanno erogato il beneficio oppure dall’Amministrazione vigilante o competente per materia.

Termine per l’adempimento

Gli obblighi di informativa riguardano gli importi erogati “nell’esercizio finanziario precedente”.
Pertanto, fatte salve eventuali proroghe del termine per l’applicazione delle sanzioni, nel 2024 dovrebbero essere rendicontate le somme erogate nel 2023.
In particolare, l’obbligo informativo dovrebbe essere adempiuto:
per i soggetti che inseriscono l’informativa nella Nota integrativa, in sede di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2023;
per i soggetti che inseriscono l’informativa sui siti Internet, entro l’1.7.2024 (in quanto il 30.6.2024 cade di domenica).

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