Polizze rischi catastrofali – Rinvio e primi chiarimenti

La Finanziaria 2024 ha introdotto, in capo alle imprese tenute all’iscrizione nel Registro Imprese (ad eccezione delle imprese agricole di cui all’art. 2135 C.C. considerato che per questi soggetti è applicabile il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità ex art. 1, commi 515 e seg., Legge n. 234/2021 – Finanziaria 2022) l’obbligo di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni alle immobilizzazioni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali quali sismi / alluvioni / frane / inondazioni / esondazioni.

L’obbligo della copertura assicurativa interessa i seguenti beni:

  • terreni e fabbricati;
  • impianti e macchinari;
  • attrezzature industriali e commerciali.

Il termine per l’adempimento, inizialmente fissato al 31/12/2024, poi differito al 31.3.2025 (decreto Milleproroghe – DL 202/2024), è stato nuovamente differito in base alla dimensione aziendale.
In particolare:

  • micro e piccole imprese: termine differito al 31/12/2025;
  • medie imprese: termine differito al 01/10/2025;
  • grandi imprese: termine confermato al 31/03/2025 ma con un periodo di tolleranza di ulteriori 90 giorni in merito all’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni finanziarie a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

I limiti dimensionali sono quelli definiti dall’UE con direttiva 2023/2775, in particolare:

Dopo tale rinvio, sono pervenute dal MIMIT i primi chiarimenti ai numerosi dubbi relativi all’applicazione della norma. Il dettaglio dei chiarimenti è consultabile alle seguenti FAQ.

Il MIMIT, valorizzando la norma del DL fiscale, ha spiegato che il riferimento all’art. 2424 c.c. deve essere inteso come un mero rinvio ai beni ivi elencati, ai fini della loro identificazione; pertanto, l’imprenditore “deve assicurare tutti i beni impiegati nell’esercizio dell’impresa e rientranti nei numeri 1), 2) e 3) sezione Attivo, voce B-II, di cui all’art. 2424 c.c., anche se sugli stessi l’impresa non ha il diritto di proprietà, con la sola esclusione dei beni già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che impiega i beni”. Pertanto, l’onere assicurativo ricade sul soggetto che impiega il bene e non sul proprietario.
Sono esclusi i beni di cui ai numeri 4) (Altri beni: mobili e arredi, macchine d’ufficio elettroniche, etc..) e 5) (Immobilizzazioni in corso e acconti) sezione Attivo, voce B-II.

Quanto ai soggetti tenuti ad assicurarsi, il Ministero conferma che l’obbligo riguarda tutte le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’art. 2188 c.c., indipendentemente dalla sezione nella quale sono iscritte, a esclusione delle sole imprese di cui all’art. 2135 c.c.

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