Proventi da cessione energia impianti fotovoltaici

Con Decreto MEF del 21 gennaio u.s., è stato introdotto l’obbligo in capo al Gestore dei Servizi Energetici di comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati riguardanti i proventi erogati dal 2024 alle persone fisiche derivanti dalla cessione dell’energia prodotta in eccedenza e non autoconsumata a seguito dell’utilizzo di impianti alimentati da energie rinnovabili (tipicamente fotovoltaici) con potenza fino a 20 kW.

Tale comunicazione ha il fine per l’Agenzia delle Entrate di accertare le somme percepite dai contribuenti che vengono quindi definite a tutti gli effetti redditi imponibili da inserire obbligatoriamente nella dichiarazione dei redditi quali redditi diversi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente.

Per la precisione, si deve distinguere tra le quote di energia utilizzate in conto scambio e quelle effettivamente liquidate. Le prime sono le quote di energia che vanno a decurtare le somme dovute dall’utente per l’energia prelevata dalla rete. Le seconde sono le effettive eccedenze che danno origine a contributi effettivamente liquidati all’utente.

Ricorrendo ad un esempio numerico, si ipotizzino consumi effettuati per € 100,00 ed energia in conto scambio per € 150,00. La differenza di € 50,00 liquidata dal gestore, costituisce a tutti gli effetti un reddito diverso, e di conseguenza un reddito da tassare.

Il GSE ha precisato che l’importo da inserire nella dichiarazione dei redditi è relativo alle sole eccedenze che nell’anno precedente siano state:

  • pagate tramite bonifico bancario;
  • utilizzate per eventuali compensazioni a favore del GSE.

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