Regime del ravvedimento speciale

L’art. 2-quater del DL 113/2024 convertito, introduce un “regime di ravvedimento” applicabile dai soggetti ISA che accedono al concordato preventivo biennale entro il 31.10.2024 e relativamente alle annualità 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022.

Quindi, i soli soggetti ISA che aderiranno al concordato preventivo biennale potranno versare un’imposta sostitutiva per ciascuno degli anni “condonati” e in tal modo inibire l’accertamento induttivo ai fini dei redditi e IVA da parte dell’Agenzia delle Entrate.

La determinazione della base imponibile dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell’IRAP è pari al reddito dichiarato per ciascun anno, incrementato di una percentuale che varia a seconda del punteggio ISA del singolo contribuente.

Anche l’aliquota dell’imposta sostitutiva dipende dal punteggio ISA; in particolare, per ciascun periodo d’imposta, alla base imponibile come sopra determinata viene applicata un’aliquota variabile in base ai criteri indicati nelle seguenti tabelle.

Quindi, i soli soggetti ISA che aderiranno al concordato preventivo biennale potranno versare un’imposta sostitutiva per ciascuno degli anni “condonati” e in tal modo inibire l’accertamento induttivo ai fini dei redditi e IVA da parte dell’Agenzia delle Entrate.

La determinazione della base imponibile dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell’IRAP è pari al reddito dichiarato per ciascun anno, incrementato di una percentuale che varia a seconda del punteggio ISA del singolo contribuente.

Anche l’aliquota dell’imposta sostitutiva dipende dal punteggio ISA; in particolare, per ciascun periodo d’imposta, alla base imponibile come sopra determinata viene applicata un’aliquota variabile in base ai criteri indicati nelle seguenti tabelle.

Le aliquote ridotte per i periodi d’imposta 2020 e 2021 tengono conto degli effetti della pandemia da COVID-19.
In ogni caso, è previsto un importo minimo annuale pari a € 1.000.

L’imposta sostitutiva complessiva può essere versata entro il 31.3.2025 in unica soluzione oppure a partire dal 31.3.2025, mediante pagamento rateale in un massimo di 24 rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale.

In caso di pagamento rateale, il ravvedimento si perfeziona con il pagamento di tutte le rate; il pagamento di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione.

Il ravvedimento non si perfeziona nel caso in cui PRIMA del pagamento in unica soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive al contribuente venga notificato un processo verbale di constatazione, un atto di accertamento, un atto di recupero di crediti inesistenti.

Sono inoltre previste cause di decadenza dall’inibizione dell’accertamento induttivo. In particolare, ciò accade quando:
il contribuente decada dal concordato preventivo biennale 2024-2025, per effetto di una delle cause di decadenza di cui all’art. 22 del D.Lgs. 13/2024;
il contribuente risulti destinatario di una misura cautelare, personale o reale, o venga rinviato a giudizio, per aver commesso nei periodi d’imposta dal 2018 al 2022 i reati tributari di cui al D. Lgs. 74/2000 (escluse le fattispecie individuate dagli artt. 4, 10-bis, 10-ter e 10-quater co. 1), o i reati di false comunicazioni sociali, riciclaggio, autoriciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
si verifichi il mancato perfezionamento del ravvedimento per decadenza dalla rateazione.
I termini di prescrizione fiscale subiscono un allungamento sia in caso di adesione al solo concordato preventivo biennale, sia in caso di adesione al concordato preventivo biennale e al ravvedimento speciale.

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