Rimborsi spese trasferta – Le novità del 2025

La Legge di bilancio 2025 ha modificato il trattamento delle spese sostenute per trasferta, di fatto ricollegando la deducibilità delle stesse all’utilizzo di mezzi tracciati di pagamento.

Lavoratori Dipendenti

Nel caso di rimborsi c.d. a piè di lista relativi a spese sostenute dai lavoratori dipendenti nel corso delle trasferte o missioni, a partire dal 1 gennaio 2025 si continueranno a considerare esenti da contribuzione e tassazione unicamente le spese per le quali i dipendenti hanno utilizzato mezzi tracciati di pagamento.

Di conseguenza per il dipendente non basterà più predisporre il modulo di richiesta di rimborso delle spese sostenute allegando la copia della ricevuta delle stesse ma dovrà altresì provvedere ad allegare copia del documento comprovante l’utilizzo del mezzo tracciato. Solo in questo caso infatti l’azienda potrà procedere ad un rimborso di tali spese che non sia tassato in capo al percipiente. Viceversa, qualora il dipendente non riesca a comprovare il pagamento tracciato, potrà sempre richiedere il rimborso di tale spesa ma in questo caso l’importo erogato sarà assoggettato sia a contribuzione che a tassazione.

Resta immutato il principio per cui tali rimborsi debbano in ogni caso transitare dalla busta paga e quindi essere saldati al dipendente mediante anch’essi pagamenti tracciati.


Lavoratori Autonomi

Anche per i lavoratori autonomi, a partire dal 1 gennaio 2025, cambiano le regole, legando la detraibilità delle spese addebitate analiticamente al committente relative a prestazioni alberghiere, somministrazione alimenti e bevande nonché di viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea, nonché i rimborsi chilometrici relativi alle medesime spese, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, alla tracciabilità del pagamento.


ATTENZIONE
In entrambi i casi (lavoratori dipendenti e autonomi) se non è comprovabile lo strumento tracciato, il relativo costo diventa anche per l’impresa indeducibile.

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